Art. 1.
(Esclusione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate dalla formazione del reddito).

      1. All'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito del seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'imposta non concorrono alla formazione del reddito».